lunedì 9 giugno 2014

DECRETO IRPEF ( circolare 9 E )

Leggendo le 18 pagine della circolare n.9E del 14 maggio 2014, colgo con sorpresa che alcuni pezzi del puzzle si rimettono al loro posto da soli.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2014/Maggio+2014/Circolare+n9E+del+14+maggio+2014/CIR9e+14+05+14.pdf

Nella sintesi del dossier non si scava a fondo su due punti cardine della circolare, a mio avviso, per l'attestazione del bonus di 80 euro: i giorni lavorati e il cambio di corrispettivo.

I giorni lavorati. Nella circolare potrai vedere le operazioni matematiche che consentono a chi di dovere, di ricevere il credito di 80 euro. Questo arriva automaticamente previa certificazione del sostituto di imposta. In questo caso milioni di persone aventi diritto, in parte, al credito, si ritroveranno a dicembre, in fase di conguaglio, all'effettiva spettanza. Non considerando che, in caso di assenza dal lavoro per diverse cause (malattia, impegni vari, ect ect) l'effettiva spettanza sarà ancora minore. Potrai quindi constatare l'arma a doppio taglio del provvedimento.

Il cambio di corrispettivo. Da maggio a dicembre, ad un lavoratore avente diritto al credito, converrà non distinguersi dalla folla in merito e produttività. Questo perché potrebbe pagare a caro prezzo il suo impegno in fase di conguaglio di fine anno. Nel caso in cui un lavoratore riceva un premio di produttività, una promozione o un bonus aziendale, rischierebbe di non avere più diritto al bonus e quindi dovrebbe restituire tutto a fine anno.

Questi due punti si aggiungono a tutto il ragionamento fatto sul documento del MEF a proposito degli 80 euro. 

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